Ipotesi di accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt.36 e 46 del C C N L 5\4\2001 I biennio e all'art.3 del C C N L 5\4\2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza In data alle ore , le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi d'accordo tra l'A R A N nella persona del Presidente , A v v . G u id o F a n to n i e di rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali Ministeri Cgil fp ministeri dirigenti… ..… …… Enti pubblici non economici Cgil fp ……… … .………………… … . Aziende Cgil aziende dirigenti…… ..…………… C g il …………… … ………… .. Università Cgil s n u r … ………… .……… … ……… . Ricerca Cgil s n u r … ……… .………… … ……… . Ministeri Cisl fp i..…………… ..………………… Enti pubblici non economici Cisl fp i..…………… ..………………… Aziende Cisl aziende dirigenti...………………… C is l……… … ……………… .. Università Cisl Università dirigenti………………… Ricerca Cisl ricerca……………………… … … . Ministeri Uil pa dirigenti … … ……………………… . Enti pubblici non economici Uil p a dirigenti … … ……………………… Aziende Uil aziende dirigen ti……………… … …… U il… ……………… … ……… Università Uil p a dirigenti … … ……………………… Ricerca Uil p a dirigenti … … ……………………… Ministeri Confsal/Unsa ………………… … ……… .. Confsal …………… … ……… Università Confsal/snals univ/cisapuni…………… .. Ministeri Dirstat … ………………………… … …… . Aziende Dirstat … ………………………… … …… C o n fe d ir ………… … ………… Università Confedir univ …… … .………………… Ministeri C i d a/un a d is m in iste r i… … …………… .. E n ti p u bb lic i non e c o n o m ic i Cida/fendep ………… … ………………… C id a …………… … ………… . A z i e n d e C i d a/fn d f p a z ie n d e ……………………… .. U n iv e r s ità C i d a/fe n d e p u n iv e rs ità …………………… M in is te ri A sso m e d-siv em p … ……………………… C o s m e d ……… … …………… Dirigenza area 1- Sequenza contrattuale Sezione I – Norme generali ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente accordo si applica a tutto il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all' area di cui all' art. 2, comma 1, punto 1°, del CCNQ 25 novembre 1998, relativo alla definizione delle aree autonome di contrattazione della dirigenza. Con il presente accordo si dà attuazione agli artt. 36 e 46 del CCNL 5-4-2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 1° biennio economico 1998-1999 della dirigenza dell’area 1, e all’art. 3 del CCNL 5-4-2001 relativo al 2° biennio economico 2000-2001 della dirigenza dell’area 1. ART.2 -TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1.In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29/7/1999. 2.I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8-5-2001. 3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro 29-7-1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.). ART. 3 -ACCESSO PER CONCORSO, TRASFERIMENTI E MOBILITÀ DEI DIRIGENTI 1. Al personale in servizio transitato nei ruoli di altra amministrazione a seguito di accesso per concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o mobilità, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.29/93, al personale che all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o del conferimento di incarichi di livello dirigenziale, in tutti i casi di passaggio previsti dal comma 1 tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art.1 del D.Lgs n.165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a domanda, ai fini del trattamento di fine servizio comunque denominato, le disposizioni in vigore per i dirigenti dell’amministrazione di destinazione, previa riunione delle anzianità di servizio complessivamente maturate, nel rispetto della continuità dei rapporti. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a domanda anche al personale cui sia stato liquidato il trattamento di fine servizio comunque denominato, previo riversamento della somma lorda liquidata. 4. Ai fini dell’iscrizione al fondo di previdenza complementare, il dirigente, trasferito anche per mobilità, può esercitare il diritto di opzione per l’iscrizione al nuovo fondo mantenendo l’anzianità maturata. 5. Agli effetti dell’applicazione delle clausole contrattuali in materia di benefici socio-assistenziali, il periodo di anzianità maturato nell’amministrazione di provenienza è considerato utile a tutti gli effetti. ART. 4 - PERIODO DI PROVA 1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall’assunzione. Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione o azienda o ente dell’area 1. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato. 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova. 5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell' anzianità dal giorno dell' assunzione a tutti gli effetti. 6.Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 7.In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente rientra nell’amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella sede di provenienza. ART. 5 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. 2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:    !#"%$%&$'()($ #&*($%+,&-/.1022+3-4 - -5768:9;6=<3>?6?@AB/CDEF GH#I%JGKF&L*MJN'F&L/O1P2EF2N3L/8JQIRL/O1G MJN'F&L/O1P2EFSN3ETMJMKUF&LN3LTJVI%P2EF&J,G#F&E alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave; d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 31 del CCNL del 5 aprile 2001 e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo, ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di WYXZ[]\\_^ 'a\ba'c\Zdfeghi'jkeh&imlneo/p&q3nrg)siutnKl)ej'g/pvp1iVw%i xzy;{|{~}) .{{..}}.... ..#.%..../&.3.2 Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 6. Per il personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante le trasferte si trovi nell’impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di  (L. 60.000) lordi. 7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso: -delle spese sostenute per l’albergo, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 1/3; -delle spese sostenute per il vitto, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di ½; -delle spese sostenute per il vitto e l’albergo, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3. 8. L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore. 9. L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 10.Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 11.Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, che in ogni caso devono avvenire entro 60 giorni dalla chiusura della missione, nonché le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l’espletamento dell’incarico affidato. 12.Le trasferte all’estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni. 13.Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva. ART. 6 - DIRITTI DERIVANTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE 1.Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell' art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione, in particolare quelle previste per le Università e gli Enti di ricerca. 2.In relazione all' importanza dell' invenzione rispetto all' attività istituzionale dell' azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell' ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. ART. 7 - BILINGUISMO 1.In assenza di diverse disposizioni normative speciali o regionali, ai dirigenti in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella Regione autonoma a statuto speciale Valle d' Aosta, nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo, è confermata la relativa indennità, collegata alla professionalità. Si applicano comunque le normative speciali o regionali ed i conseguenti accordi contrattuali. ART. 8 – APPLICAZIONE DELL’ART.3, COMMA 1, LETTERA B) DEL CCNL 5-4-2001, II BIENNIO. 1. I fondi di posizione e di risultato di cui all’art.42 del CCNL 5 aprile 2001 sono incrementati di      "!#$&%'!(*)+,%'--.( 2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra i diversi fondi sulla base del 10,6 % delle risorse di cui all’art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000. 3. E’ istituita una Commissione paritetica tra ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato per le amministrazioni destinatarie dell’art.3, comma 1, lettera b, del CCNL 5 aprile 2001, II biennio. ART.9 - MOBILITA’ 1.Ferme restando le procedure di mobilità previste dall’art. 30 e seguenti del d.lgs. 165/2001, il dirigente, decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, può chiedere, indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso incarico disponibile nell’ambito della propria amministrazione. In caso di diniego da parte dell’amministrazione stessa, il dirigente ha facoltà di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico. ART.10 – NORMATIVA VIGENTE 1.Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della dirigenza dei Ministeri, delle Aziende, degli Enti Pubblici non economici, delle Università e degli Enti di Ricerca del quadriennio contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di prima fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle contenute nei CCNL del 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell’area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza contrattuale, oppure siano con esse incompatibili. 2.In materia di buoni pasto continua ad applicarsi l’accordo dell’ 8-4-1997 per i dirigenti dei Ministeri, l’art.48 del CCNL 11-10-1996 per i dirigenti degli Enti Pubblici non Economici, l’art.46 del CCNL 5-2-1996 per i dirigenti delle Università e l’art.7 del CCNL 5-3-1998 per i dirigenti della Ricerca. 3.A tutti i dirigenti dell’area 1 continua ad essere pagata la tredicesima mensilità secondo la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle Amministrazioni appartenenti all’area 1. 4. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle Amministrazioni dell’area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. 6. L’elettorato passivo del membro elettivo del Comitato dei Garanti previsto dall’art.22 del d.lgs. n.165/2001, è esteso ai dirigenti di II fascia. Sezione II - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ART. 11 - INCENTIVAZIONE ALLA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI. 1. La contrattazione integrativa può prevedere che una quota del fondo per la retribuzione di risultato, nella misura massima del 5%, sia destinata dagli enti con articolazioni organizzative sul territorio alla corresponsione di incentivi alla rotazione degli incarichi dirigenziali, fermi restando i trattamenti di trasferimento, ove previsti dalle disposizioni vigenti. 2. I criteri per la determinazione e per l’erogazione dei predetti incentivi sono definiti in sede di contratto integrativo. Sezione III -NORME DI RACCORDO DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AMMINISTRA- ZIONE PENITENZIARIA ART. 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano ai dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria di cui all’art.40 della L.15-12-1990, n.395 e dell’art.41, comma 5, della L.21-12-1997, n.449, secondo quanto previsto dall’art.36, quinto comma, del CCNL 5-4-2001, I biennio, della dirigenza dell’area 1, salvo conguagli. 2. Le norme di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo. ART. 13– APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI 1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo, tutte le norme del CCNL 9-1-1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell’area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale. ART.14- ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI 1.Ai dirigenti di cui alla presente sezione, per la prima attribuzione degli incarichi dirigenziali, si applicano le norme contrattuali vigenti in materia, ivi compreso l’art. 22 del Ccnl 9/1/1997, 1° biennio economico, nonché quelle disciplinanti la stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001. 2. Agli ex dirigenti superiori si applicano gli aumenti di cui al secondo comma dell’art.34 del predetto CCNL 9-1-1997, I biennio, fermo restando che a tutti i dirigenti della presente sezione si applicano anche gli aumenti contrattuali derivanti dal CCNL 9-1-1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, e quelli derivanti dal CCNL 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell’area 1. ART.15 – FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 1. Per quanto riguarda la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato presso il DAP, si applica l’art.36 del CCNL 9-1-1997, I biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri. Si applicano inoltre, gli artt. 41 e 42 del CCNL 5-4-2001, I biennio, della dirigenza dell’area 1. ART.16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Al personale di cui alla presente sezione è fatto salvo il diritto alle ferie riferito all' art. 14 del D.P.R. 395 del 1995, sulla base dell' anzianità maturata alla data del 31.12.1999. 2. In caso di trasferimento d' ufficio e per ragioni di servizio, il personale di cui alla presente sezione continua ad essere destinatario dell' art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987 e seguenti modificazioni ed integrazioni. Disposizioni finali ART. 17 – RISORSE NON UTILIZZATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO. 1. Nel caso che le Amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui all’art.31 del CCNL 5 aprile 2001, le relative risorse finanziarie sono imputate, per il solo anno di competenza, sulla retribuzione di risultato. ART. 18 - DISAPPLICAZIONI 1. Ai sensi degli artt. 69, comma 1, e 71 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di stipulazione del presente Accordo tutte le norme generali e speciali del Pubblico Impiego, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro per la dirigenza dell’area 1, cessano di produrre effetti. In particolare sono disapplicate le seguenti norme: -TU 3/1957: art.14 (orario di servizio), art.32 (trasferimenti), art.33 (trattamento economico, assistenza, miglioramento professionale), art.42 (rapporto informativo e giudizio complessivo), art.47 (organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell' amministrazione centrale), art.48 (organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l' amministrazione periferica), art.54 ( ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo), art.78 (sanzioni), art.79 (censura), art.80 (riduzione dello stipendio), art.81 (sospensione dalla qualifica), art.82 (assegno alimentare), art.83 (effetti della sospensione dalla qualifica), art.84 (destituzione), art.85 (destituzione di diritto), art.86 (recidiva), art.87 (riabilitazione). -DPR 686/1957: art.14 (applicazione a servizi diversi dell' impiegato in prova), art.15 (gerarchia ed anzianità), art.16 (conferimento di funzioni relative a diversa qualifica), art.17 (attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito), art.20 (rapporto informativo). -DPR 748/1972: art.1 (qualifiche), art.5 (funzioni dei dirigenti superiori), art.8 (attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). 2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero registrare nell' ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti rilevano l’opportunità che venga fissata la quota percentuale delle assunzioni con contratto a tempo determinato dei dirigenti delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, al fine di perseguire un processo di uniformità alle disposizioni vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art.27 del d.lgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n.145/2002. DICHIARAZIONE SINDACALE La CGIL, la CISL e la UIL, preso atto che i dati contabili a disposizione non consentono al di fuori dell’art. 3 lettera b) – CCNL 1998/2001 -di alimentare in modo perequativo il fondo di amministrazione di cui all’art. 42 del CCNL, al fine di evitare il non utilizzo della quota del 10,6% prevista, sottoscrivono la proposta di distribuire in parti uguali ai singoli dirigenti la suddetta quota, rinviando l’operazione di perequazione al prossimo rinnovo contrattuale, tenendo conto anche dei dati del monitoraggio operato dalla Commissione di cui all’art. 8, comma 3.