LEGGE n. 705 del 09/12/1985 Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica. Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 290 Art. 1 Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 2 L' è modificato come segue: al primo comma sono soppresse le parole: <>; all'ultimo comma, le parole: <>, sono sostituite dalle seguenti: <>. Art. 3 L' è modificato come segue: il terzo comma è sostituito dal seguente: <>; al quinto comma, il punto b) è sostituito dal seguente: <>. Art. 4 All', l'ultimo comma è sostituito dai seguenti: <>. Art. 5 L' è modificato come segue: al primo comma: i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell', terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente: <>; dopo il quarto comma, è inserito il seguente: <>; Il penultimo comma è sostituito dal seguente: <>. I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall', quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell', optare per il regime di impegno a tempo definito. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell', ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso. Art. 6 L'art. 24 è sostituito dal seguente: <>. Art. 7 L'art. 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'art. 24 della legge 24 febbraio 1967 n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali. Art. 8 All'art. 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: <>. Art. 9 L'art. 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità. Art. 10 L'art. 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. Art. 11 L'art. 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'art. 37. Art. 12 L'art. 91 è modificato come segue: il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti: <>. Art. 13 Dopo l'art. 91, è inserito il seguente: <>. Art. 14 All'art. 98 è aggiunto il seguente comma: <>. Art. 15 All'art. 109 è aggiunto il seguente comma: <>. Art. 16 All'art. 110 è aggiunto, in fine, il seguente comma: <>. Art. 17 All'art. 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: <>. Art. 18 I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà. La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo. Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Art. 19 I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 20 Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni. I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano sviluppo di cui all'art. 2. La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'art. 103. I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali. In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate. Art. 21 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.