LEGGE 21 febbraio 1989, n.63 Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle universita'. GU n. 49 del 28-2-1989 in vigore dal: 15-3-1989 al: 31-12-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonche' il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1 luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalita' fissate dai commi 2, 3, 4 e 5. 2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, puo' presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale. 3. La congruenza tra il profilo per il quale e' presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio e' demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'universita' o dell'opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o piu' commissioni articolate per le diverse aree funzionali. 4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983. 5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa e' inquadrato, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneita'. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonche' al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1 luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'0, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all': - Il D.L. n. 536/1979 concerne il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. - L'art. 85 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) cosi' recita: "Art. 85 (Decorrenza). - Il personale di cui all'art. 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte". - Il D.M. 20 maggio 1983 reca: "Normativa concorsuale del personale non docente dell'Universita' in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981". - Il testo dell'art. 88 della citata legge n. 312/1980 e' il seguente: "Art. 88 (Inquadramento in soprannumero). - Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero. In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri". Art. 1 Art. 2 in vigore dal: 15-3-1989 1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformita' a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformita' degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano gia' prodotto effetti piu' favorevoli ai dipendenti. Note all'art. 2: - Il D.P.C.M. 24 settembre 1981 reca: "Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita'". - Per il testo dell'art. 85 della legge n. 312/1980 si veda nelle note all'art. 1. Art. 3 in vigore dal: 15-3-1989 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1160): Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 25 giugno 1988. Assegnato alla 7a commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 7a commissione il 28 settembre 1988 e approvato il 13 ottobre 1988. Camera dei deputati (atto n. 3266): Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 9 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e VII. Esaminato dalla XI commissione e approvato il 9 febbraio 1989. Nota all'art. 3: La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".