DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n.29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421. GU n. 30 del 6-2-1993 - Suppl. Ordinario n.14 in vigore dal: 21-2-1993 al: 31-12-1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'7, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'7 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Art. 2 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 F o n t i 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione. 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto. 3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'9, comma 2. 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287. Art. 3 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita' dei dirigenti 1. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Art. 4 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Potere di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. Gli atti relativi ai rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, non sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno. 3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita', ai sensi degli articoli 17 e 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, i regolamenti e gli atti amministrativi adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Art. 5 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Criteri di organizzazione 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato; e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa; f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra amministrazioni ed enti diversi. [...] Art. 6 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Individuazione di uffici e piante organiche 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. Art. 7 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Gestione delle risorse umane 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Art. 8 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Selezione del personale 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento; b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e professionalita', pur se di amministrazioni ed enti diversi; c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione; d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione. Art. 9 in vigore dal: 21-2-1993 al: 23-5-2001 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli 1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche' la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita', nonche' negli enti di cui all', comma 5, e' soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. Art. 10 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Partecipazione sindacale 1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualita' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie. 2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni. Art. 11 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche 1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all' del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all', la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all' della legge 11 marzo 1988, n. 67. [...] in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Ufficio relazioni con il pubblico 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all', uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 12 in vigore dal: 23-4-1998 al: 23-5-2001 ((Art. 12-bis. (29) Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro. 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivitk stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.)) Art. 13 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Amministrazioni destinatarie 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti. Art. 14 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Indirizzo politico-amministrativo 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. I consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Art. 15 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Funzioni e qualifiche dirigenziali 1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro, spettano ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, le responsabilita' e i poteri di cui all'articolo 3, comma 2. 2. La dirigenza nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale delle Forze di polizia e delle carriere prefettizia e diplomatica, si articola sulla qualifica di "dirigente" e, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, ove prevista in base a specifiche disposizioni legislative, di "dirigente generale", articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e', limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. Art. 16 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Funzioni di direzione dei dirigenti generali 1. I dirigenti generali: a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale; b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all' comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10; e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo 2, comma 2; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere; g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241; h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; l) propongono l'adozione delle misure di cui all', comma 5, nei confronti dei dirigenti. Art. 17 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Funzioni di direzione del dirigente 1. Al dirigente competono: a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza; b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informaticostatistici e del relativo personale; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale; d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita'; e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione. 2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' alla articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10. Art. 18 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Analisi e valutazione dei costi degli uffici 1. Ai fini dell'economicita' dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti, l'organismo di cui dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, definisce, sulla base delle indicazioni del Ministero del tesoro, i criteri e le procedure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, rilevati nei modi di cui all', per evidenziare, fra l'altro, gli eventuali scostamenti rispetto a valori medi o standard. 2. I dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire le analisi e le valutazioni di cui al comma 1. Art. 19 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. Art. 20 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Responsabilita' dirigenziali 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al dirigente generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche interni all'amministrazione, con qualifica dirigenziale e, in maggioranza, da dirigenti generali. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. 4. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previe controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. Nei confronti dei dirigenti generali si applica altresi' l'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile in materia. 5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 6. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia e delle carriere diplomatica e prefettizia. Art. 21 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Nomina dei dirigenti generali 1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 2, la nomina a dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a soggetti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti, ovvero provenienti da organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, ovvero dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato. 2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello. 3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali. Art. 22 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto 1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell' sono conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unita' organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilita', che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all', comma 2. [...] Art. 23 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Albo dei dirigenti 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalita' di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1. [...] Art. 24 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Trattamento economico 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Norma transitoria 1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza. 2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio. 3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente. 4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'. [...] in vigore dal: 10-4-1998 al: 23-5-2001 (( -bis. (28a) (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. )) Art. 25 in vigore dal: 10-4-1998 al: 23-5-2001 (( Art. 25-ter. (28a) (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). 1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio. 2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all' -bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. )) Art. 26 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Norma transitoria per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale 1. Le posizioni funzionali corrispondenti al decimo ed undicesimo livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22. 2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale. 3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati. in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Norma di richiamo 1. Per gli enti pubblici non economici e per le amministrazioni diverse da quelle statali le attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni del presente capo demandano al Ministro sono di competenza degli organi individuati secondo le rispettive norme regolamentari. 2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1, le attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni del presente capo demandano al dirigente generale sono di competenza dei dirigenti preposti agli uffici del livello piu' elevato. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 3. Per gli enti e le amministrazioni che hanno unicita' di vertice dirigenziale restano ferme le competenze attribuite al direttore generale dalla legge e dai rispettivi ordinamenti. 4. Ai fini della applicazione dell'articolo 20, comma 2, fermi restando i criteri ivi previsti per la composizione dei nuclei di valutazione e le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e' attribuita all'organo a tal fine individuato dalle regioni. Per gli enti pubblici non economici la competenza e' attribuita all'organo di governo individuato dai rispettivi ordinamenti. Per gli enti locali il Presidente del Consiglio puo' delegare altra autorita' governativa, che provvede tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). Le regioni individuano l'organo competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri in via sostitutiva. 5. Per il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura dello Stato, le attribuzioni ed i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 sono di competenza, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; quelli di cui al comma 2 sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti. Art. 27 in vigore dal: 23-4-1998 al: 23-5-2001 ((Art. 27-bis. (29) Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presenta capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si aseguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioi ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.)) in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, in possesso di diploma di laurea, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. 4. Il corso ha durata biennale ed e' seguito, previo superamento di esame intermedio, da un biennio di formazione e di applicazione presso aziende pubbliche o private, ovvero presso le amministrazioni di destinazione. 5. Ai partecipanti al corso ed al biennio di formazione e di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore. 6. La nomina a dirigente e' attribuita previo superamento di esami finali. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni; e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5. 8. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. 9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia e delle forze di polizia. 10. Nel Servizio sanitario nazionale, al livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo si accede mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo in enti del Servizio sanitario nazionale o in altre pubbliche amministrazioni, provenienti da qualifiche della medesima professionalita' corrispondente all'ex nona posizione funzionale del servizio sanitario nazionale, ovvero all'ex carriera direttiva o in qualifiche funzionali corrispondenti, purche' assunti comunque per concorso pubblico richiedente il possesso di laurea. Dopo la ridefinizione delle piante organiche, il quaranta per cento dei posti di livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si renderanno vacanti sono riservati al personale in servizio presso l'unita' sanitaria o l'azienda ospedaliera che bandisce il consorso. 11. Nella prima applicazione del presente decreto, e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 7 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Art. 28 in vigore dal: 10-4-1998 al: 24-5-1999 (( Art. 28-bis. (28a) (Reclutamento dei dirigenti scolastici). 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta', maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'. 3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. 4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e' disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono piu' conferiti incarichi di presidenza. 6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e' subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici. )) Art. 29 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attivita' di accesso, di formazione e di ricerca sulla base delle direttive emanate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime parere sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. 2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti di istituto direttamente, ovvero mediante convenzioni o attraverso la partecipazione a consorzi con universita', scuole ed istituti di formazione italiani ed esteri, pubblici e privati. 3. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di comando o di fuori ruolo, o per contratto, o per incarico, personale docente, di comprovata professionalita', in relazione alle funzioni da esercitare nell'ambito dei programmi di attivita', ovvero per specifici progetti. 4. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilita' didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore, nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilita' dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola. 5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e' sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti. 6. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione,loro composizione e competenze; b) le modalita' di partecipazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione all'utilizzo dei fondi di finanziamento della ricerca scientifica di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) il regolamento di amministrazione e contabilita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalita' di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti; d) il contingente di personale funzionale alle attivita' permanenti di organizzazione; e) il contingente e le modalita' di utilizzazione del personale docente e di ricerca, correlato alla realizzazione dei programmi; f) le modalita' relative alle convenzioni e alle partecipazioni di cui al comma 2; g) la possibilita' che la Scuola superiore della pubblica amministrazione svolga, anche per le finalita' di cui alla lettera h), attivita' di formazione, studio e ricerca per conto di soggetti pubblici e privati, i cui proventi sono accreditati sul conto entrate eventuali del Tesoro e da questo riassegnati alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; h) la possibilita' che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento gia' esistenti. 7. Sono abrogate le seguenti norme: a) art. 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336; b) art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, limitatamente alla durata dell'incarico. 8. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dai regolamenti in base ad esso emanati, restano in vigore le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701. 9. Le attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica. Art. 30 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Art. 31 in vigore dal: 21-2-1993 al: 5-4-1993 Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto. 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai pricipi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Art. 32 in vigore dal: 21-2-1993 al: 14-9-1993 Ricognizione delle vacanze di organico 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'articolo 1 ed al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definito all'articolo 31, comma 1, nonche' i conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche, ed ai profili che presentano esuberi. 2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a mobilita' per trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalita' che presenti esubero. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresi' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale, con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia. 4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 5. Agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino al 31 dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 dello Statuto della regione Trentino- Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani 1. I comitati provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale delle amministrazioni pubbliche presenti nella provincia, con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2. Art. 33 in vigore dal: 22-11-1998 al: 23-5-2001 Art. 33-bis. (31) ((Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo serizio all'estero. 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea e da una organizzazione o ente internazionale. 3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.)) Art. 34 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Mobilita' di ufficio e messa in disponibilita' 1. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio disposto ai sensi dell'articolo 32, comma 2, e' collocato in disponibilita' ai sensi del titolo VI, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. [...] in vigore dal: 21-2-1993 al: 4-8-1993 Procedimento per l'attuazione della mobilita' 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 10, sono disciplinati: a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33; c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi; d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita' di cui all'articolo 10. 2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di priorita': a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero; b) trasferimento a domanda a posto vacante, anche di personale in posizione di comando e di fuori ruolo, dando priorita' al personale in esubero; c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante; d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma. 3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che presentano carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati anche i criteri e le modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e periferici del Ministero della sanita'. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. 4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilita'. 6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono sulla base delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, 10 maggio 1991, n. 191, e 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita e' disciplinato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo. 7. Per il personale del comparto scuola si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo al medesimo personale. Art. 35 in vigore dal: 23-4-1998 al: 23-5-2001 Art. 35-bis. (29) ((Gestione del personale in disponibilita'. 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.)) in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Assunzioni 1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene: a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 viene reclutato il personale a tempo parziale, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. in vigore dal: 23-4-1998 al: 12-10-2000 -bis (29) (( Norme sul reclutamento per gli enti locali )) (( 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'. 2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'. )) Art. 36 in vigore dal: 22-11-1998 al: 23-5-2001 Art. 36-ter. (31) ((Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera. 2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalita' per il relativo accertamento. 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, e le modalita' per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi' i casi nei quali il comma 1 non si applica.)) Art. 37 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea 1. I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. [...] Art. 38 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 ((Art. 12-bis. (29) Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro. 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivitk stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.)) Art. 39 in vigore dal: 21-2-1993 al: 31-3-1997 Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessita' di personale per un biennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche professionalita' e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici. 2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. 3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento. 4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si puo' procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psicoattitudinali. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono alle relative assunzioni. Art. 40 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 Concorsi circoscrizionali 1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalita' previste dall', per l'accesso alle varie professionalita', salva la facolta' di partecipazione per tutti i cittadini. 2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in piu' sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali. Art. 41 in vigore dal: 21-2-1993 al: 17-5-1997 Requisiti di accesso e modalita' concorsuali 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati: a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione; b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti; c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego; d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge; e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. 2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1. [...] Art. 42 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 43 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Assunzione e sede di prima destinazione 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444. 2. Il personale di cui al comma 1 e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente. Art. 44 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Formazione e lavoro 1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani da 18 ai 29 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro. 2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. Art. 45 in vigore dal: 21-2-1993 al: 4-8-1993 Contratti collettivi 1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all', in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato. 4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie. 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all', per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all', per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Art. 46 in vigore dal: 21-2-1993 al: 28-11-1997 Area di contrattazione per il personale dirigenziale 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e' prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'articolo 2, comma 4. 2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all', per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali. 3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall', in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale. in vigore dal: 21-2-1993 al: 4-8-1993 Rappresentativita' sindacale 1. La maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le Confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8. Art. 47 in vigore dal: 29-11-1997 al: 22-4-1998 Art. 47-bis. (27) (( (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva). 1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. 2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate. 3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. 4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. 6. Agli effetti dell', come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area. 7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni. 8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area. 10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative. )) Art. 48 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Sono abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. Art. 49 in vigore dal: 21-2-1993 al: 4-8-1993 Trattamento economico 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori o quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttivita' individuale ed a quella collettiva, ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo di ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei trattamenti accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di misurazione obiettiva nell'ambito dei quali compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente. 4. I dirigenti sono responsabili della attribuzione dei trattamenti economici accessori. Art. 50 in vigore dal: 21-2-1993 al: 4-8-1993 Agenzia per le relazioni sindacali 1. E' istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto. 3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale. 4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di comparto, tiene conto altresi', in quanto compatibili con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, e dalla conferenza dei Presidenti delle regioni. 5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva. 6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi. 7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto sono definite altresi' le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con decreto del Ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o di comando, di dipendenti di enti pubblici economici, nonche' di consulenti, esperti per i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni delle regioni e delle associazioni di cui al comma 4, nei limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel regolamento di cui al comma 7. 9. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato. 10. Il direttore dell'agenzia e' coadiuvato, per le questioni attinenti il personale di cui al comma 4, da un comitato di coordinamento, i cui membri sono designati dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli incarichi al direttore, ai dipendenti degli enti pubblici economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli oneri per i componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle rappresentanze che hanno provveduto alla designazione. Art. 51 in vigore dal: 21-2-1993 al: 4-8-1993 Autorizzazione alla sottoscrizione 1. L'agenzia di cui all'articolo 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. 3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e' autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'articolo 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale, anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi ricavati dalla gestione e verificati dagli organi competenti. 4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validita' dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. Art. 52 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica 1. Il Ministero del tesoro quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 deIla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti. 3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato articolo 10. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello Stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativa oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. Art. 53 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le procedure di cui all'articolo 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia. 3. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione dell'articolo 21l3, quarto comma, del codice civile. Art. 54 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Aspettative e permessi sindacali 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consigllo dei Ministri. 2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri. 3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio l978, n. 58. 4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. 6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Art. 55 in vigore dal: 21-2-1993 al: 23-5-2001 Disciplina del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. [...] Art. 56 in vigore dal: 21-2-1993 al: 22-4-1998 M a n s i o n i 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 2. Il dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell'unita' organizzativa cui e' addetto, senza che cio' comporti alcuna variazione del trattamento economico. Art. 57 in vigore dal: 21-2-1993 al: 16-7-1993 Attribuzione temporanea di mansioni superiori 1. L'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori puo' essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel caso di vacanze di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 3. L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta sotto la propria responsabilita' disciplinare e patrimoniale dal dirigente preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'articolo 56, comma 2. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498. in vigore dal: 21-2-1993 al: 28-10-1995 Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza. 7. Sono, altresi', comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico in ragione d'anno, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti, sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico. 8. Ciascuna amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. 9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre a quelli di cui al comma 8 dovra' provvedersi entro nove mesi dalla medesima data di entrata in vigore. [...] Art. 58 in vigore dal: 13-1-1994 al: 22-4-1998 Art. 58-bis. (12) (( Codice di comportamento 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le dette amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il codice viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri formula all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni direttive, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto, perche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. )) in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Responsabilita' 1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Art. 59 in vigore dal: 23-4-1998 al: 23-5-2001 Art. 59-bis. (29) ((Impugnazione delle sanzioni disciplinari. 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.)) ((29)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto che "La disposizione di cui al presente articolo si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del presente decreto". Art. 60 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Orario di servizio e orario di lavoro 1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. 2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio. Art. 61 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Pari opportunita' 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano a donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui alla lettera d) dell'articolo 8; b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 2. Le pubbliche amministrazioni, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Comunita' europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Art. 62 in vigore dal: 21-2-1993 al: 31-12-1997 Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o societa' private 1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. [...] Art. 63 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 F i n a l i t a' 1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti dall'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sulla base delle indicazioni del Ministero del tesoro. 3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati. Art. 64 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Rilevazione dei costi 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale. 3. Al fine di una modifica strutturale dei bilanci pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono avviate le procedure di cui al comma 2 e, avvalendosi in via diretta del fondo di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elaborati progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale. 4. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento. Art. 65 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Controllo del costo del lavoro 1. Il Ministero del tesoro definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita', nonche' gli enti e le aziende di cui all', comma 5, sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dallo stesso Dicastero. 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi. 5. Il Ministero del tesoro dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolglimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'articolo 27, comma 4', della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il personale appartenente al contingente di cui al predetto articolo 27, comma 4', della legge 29 marzo 1983, n. 93, svolge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, funzioni di verifica della razionale utilizzazione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche. Art. 66 in vigore dal: 21-2-1993 al: 23-5-2001 Interventi correttivi del costo del personale 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita' giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. 3. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata. [...] Art. 67 in vigore dal: 21-2-1993 al: 23-5-2001 Commissario del Governo 1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli e' responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo. in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Giurisdizione 1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 42l. 2. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all'articolo 2, comma 4. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non prima della fase transitoria di cui all'. Durante tale periodo resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresi' per le controversie pendenti e per quelle che possano insorgere relativamente a situazioni giuridiche maturate nel predetto periodo transitorio. 4. Entro il 30 giugno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del contenzioso, evidenziando le esigenze di riordino della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato e ogni altra misura organizzativa eventualmente necessaria. Art. 68 in vigore dal: 23-4-1998 al: 21-11-1998 Art. 68-bis. (29) ((Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti collettivi. 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68 e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa. 3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. 4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo. 7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3. 8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.)) in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Tentativo di conciliazione delle controversie individuali 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario relativa alle controversie di cui al comma 1 dell'articolo 68 e' subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente alla amministrazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, le pubbliche amministrazioni sono tenute, comunque, a convocare il dipendente, che potra' essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. 2. La mancata convocazione nel termine di venti giorni dall'invio della richiesta equivale alla mancata conciliazione. 3. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale. Se la conciliazione riesce, il verbale puo' essere dichiarato esecutivo dal pretore ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. 4. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma 1, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione. Art. 69 in vigore dal: 23-4-1998 al: 21-11-1998 Art. 69-bis. (29) ((Collegio di conciliazione 1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. 2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 3. La richiesta deve precisare: a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e' addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare. 5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. 6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa. )) Art. 70 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato 1. Ai fini di efficienza e per evitare sovrapposizioni di funzioni, la Ragioneria generale dello Stato controlla ed elabora in via esclusiva i flussi finanziari complessivi relativi al costo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche secondo quanto disposto dall'articolo 63, provvedendo alla tempestiva municazione degli stessi all'Osservatorio del pubblico impiego ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche mediante interconnessione informatica. Il Dipartimento della funzione pubblica elabora i dati in funzione, delle proprie competenze, con particolare riguardo alla razionale utilizzazione delle risorse umane. 2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e' oggetto di verifica del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sulla efficacia delle amministrazioni pubbliche. 3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge comunque sottoposti alla valutazione del Governo contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programazzione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi, da indire ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 71 in vigore dal: 21-2-1993 al: 23-5-2001 Aspettativa per mandato parlamentare 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. 5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 72 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Norma transitoria 1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica come previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto di impiego pubblico integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dal presente decreto. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso. Le disposizioni delle predette norme e dei predetti accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo III; esse cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto. 2. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente. 3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 4. A decorrere dal 1' giugno 1994 le disposizioni del presente decreto si applicano ai docenti ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie, salvo che entro la stessa data sia adottata la specifica disciplina che ne regoli, in modo organico, il rapporto di impiego in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione e degli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Art. 73 in vigore dal: 21-2-1993 al: 8-12-1993 Norma finale 1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, il cui trattamento economico e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto. 4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto. 5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'articolo 51, commi 1 e 2. 6. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Art. 74 in vigore dal: 21-2-1993 al: 12-1-1994 Norme abrogate 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme: articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma 4', 27, comma 1', n. 5, 28, 30, comma 3', della legge 29 marzo 1983, n. 93; legge 10 luglio 1984, n. 301; articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale; articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254; articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto; i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI