Confederazione Italiana Sindacale Autonoma Personale Universitario

SEGRETERIA GENERALE

Adriano Riosa Segretario Nazionale
Beniamino Altezza
Segretario
Rocco Campobasso
Segretario
Ferruccio Franceschi
Tesoriere
Attilio Reggiani
Dir Resp "Spazio Aperto"

COLLEGIO SINDACI REVISORI

Paolo Santini Presidente
Mario Baiardini
Membro
Oreste Bittarelli
Membro
Renzo Codini
Supplente

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Salvatore Gentile Presidente
Michele Addante
Membro
Giuseppe Marino
Membro
Giuseppe Amante
Supplente
Bruno Sereni
Supplente

 


STATUTO
approvato dal VIII Congresso Nazionale
Marina di Camerota (SA) 26-28 maggio 2005


T I T O L O I
D E L L A C O N F E D E R A Z I O N E

ART. 1
(Costituzione)
E' costituita la Confederazione Italiana Sindacale Autonoma del Personale Universitario (CISAPUNI).
La sede della Confederazione è in Roma.

ART. 2
(Caratteri e compiti)
La Confederazione è apartitica ed aconfessionale. Per il raggiungimento dei suoi fini, essa può coordinare la propria azione con quella di altre organizzazioni sindacali.
Essa fonda la propria attività sul principio della più ampia autonomia e democrazia interna: tutte le cariche sono elettive e tutte le decisioni degli organi collegiali devono essere prese a maggioranza.
La Confederazione ha il compito di tutelare, dal punto di vista morale, professionale, giuridico ed economico, gli interessi di tutto il personale universitario tecnico-amministrativo per il miglioramento delle sue condizioni di vita e per la valorizzazione delle varie funzioni nel quadro delle attività universitarie.

T I T O L O II
D E I S O C I

ART. 3
(Ammissione alla Confederazione)
La Confederazione è aperta a tutti coloro che, facendo parte del personale (di ruolo e non di ruolo) o che, comunque, operando nelle Istituzioni Universitarie, nel rispetto della disciplina fissata dal presente Statuto, desiderino contribuire alla sua attività sindacale.
Gli iscritti hanno nella Confederazione uguali diritti e doveri e sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche. Essi sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di tutte le deliberazioni degli Organi Statutari.
Ogni iscritto ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della Confederazione.

ART. 4
(Domanda di iscrizione)
L'iscrizione alla Confederazione è individuale, si chiede presentando domanda scritta alla Sezione ed è subordinata all'accettazione della Sezione medesima.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
La presentazione della domanda presume la conoscenza dello Statuto ed impegna il richiedente alla osservanza dello stesso.
L'iscritto collocato in quiescenza resta di diritto iscritto alla CISAPUNI conservando tutte le attribuzioni ed è esentato dal pagamento delle quote.

ART. 5
(Dimissioni)
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto all'Amministrazione di appartenenza e alla Confederazione.
Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della medesima.

ART. 6
(Ricorsi)
Contro tutte le decisioni di competenza degli organi di Sezione di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell'interessato o di qualsiasi iscritto della Sezione o di qualunque organo della federazione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 7
(Tesseramento)
Il Segretario Nazionale della Confederazione rilascia agli iscritti la tessera che è il solo documento di appartenenza alla CISAPUNI.
La tessera è intestata e consegnata all'iscritto dagli organi della Sezione.
Ogni iscritto deve versare l'importo delle quote che sono stabilite dal Congresso Nazionale il quale determina altresì la ripartizione tra la Segreteria Nazionale e le Sezioni.


T I T O L O III
DEGLI ORGANI NAZIONALI

ART. 8
(Organi della Confederazione)
Sono organi della Confederazione:

- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- le Sezioni locali
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri

C O N G R E S S O N A Z I O N A L E

ART. 9
(Costituzione)
Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dalle assemblee di sezione secondo il seguente sistema proporzionale:
da 1 a 50 iscritti 2 delegati
" 51 " 75 " 3 "
" 76 " 100 " 4 "
" 101 " 125 " 5 "
" 126 " 150 " 6 "
" 151 " 200 " 7 "
oltre 200 iscritti 1 delegato ogni 100 iscritti

Il delegato non può farsi rappresentare per delega.
Agli effetti del numero dei delegati da eleggere al Congresso Nazionale, il tesseramento è calcolato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente se il Congresso ha luogo nel primo semestre dell'anno; alla data del 30 giugno se ha luogo nel secondo semestre dell'anno.
Del Congresso fanno parte inoltre i componenti della Segretaria Nazionale.
Possono partecipare al Congresso anche uditori di Sezione.

ART. 10
(Competenze)

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano della Confederazione; esso delibera sugli indirizzi generali dell'attività sindacale:

- Esamina l'attività sindacale organizzativa ed amministrativa svolta dagli organi nazionali della Confederazione;
- Delibera sui programmi e sull'organizzazione generale, sui provvedimenti amministrativi e finanziari;
- Approva e modifica lo Statuto;
- Determina la quota di iscrizione e la sua ripartizione;
- Delibera sul rendiconto Nazionale ogni quattro anni.

Esso inoltre elegge:

- il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci revisori dei conti;
- il Collegio Nazionale dei probiviri;

ART. 11
(Convocazione e Ordine del giorno)

Il Congresso ordinario è convocato dal Consiglio Nazionale ogni quattro anni nella località fissata dal Consiglio stesso.
L' O.d.G. ed il regolamento dei lavori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale che diramerà, almeno 60 giorni prima della data fissata, gli avvisi di convocazione con l'indicazione dell'O.d.G. di massima dei lavori congressuali.
Ogni Sezione, nei trenta giorni successivi alla diramazione degli avvisi di convocazione, potrà richiedere l'iscrizione nell'O.d.G., di qualsiasi argomento, purché di interesse generale. L'Ordine del Giorno definitivo sarà portato a conoscenza delle Sezioni almeno quindici giorni prima della data di inizio del Congresso.
Il Congresso dovrà essere convocato, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno la metà delle Sezioni.
Può essere altresì convocato straordinariamente con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale.
Nessuna questione, non iscritta all'ordine del giorno, potrà essere portata in discussione, a meno che il Congresso, con la maggioranza assoluta dei delegati, non decida diversamente.


All'atto di apertura dei lavori congressuali, il Congresso elegge il Collegio di Presidenza che sarà assistito da due o più segretari per la redazione dei verbali delle sedute.
Nella stessa occasione il Congresso elegge le commissioni per la verifica dei poteri e quella per il coordinamento delle mozioni e degli ordini del giorno, nonché quella elettorale.
Le deliberazioni del Congresso sono valide se prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Per le modifiche e l'approvazione dello Statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti.


C O N S I G L I O N A Z I O N A L E


ART. 12
(Composizione)
Il Consiglio Nazionale è composto da:
- Il Segretario della Sezione o suo delegato in rappresentanza della Sezione che abbia un numero di iscritti da 1 a 75;
- Il Segretario della Sezione ed un membro eletto dal Consiglio Direttivo in rappresentanza della Sezione che abbia un numero di iscritti superiore a 75;
- La Segreteria Nazionale è componente di diritto.

ART. 13
(Competenze)
Il Consiglio Nazionale convoca, tramite il Segretario Nazionale, il Congresso ordinario e definisce l'ordine del giorno di massima dei lavori congressuali.
Si riunisce normalmente per la definizione della politica contrattuale nonché per problematiche connesse a rapporti intersindacali.

ART. 14
(Riunioni)
Il Consiglio Nazionale è convocato, tramite il Segretario Nazionale, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso e siano prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.
Il voto dei Consiglieri è strettamente personale e non sono ammesse deleghe.
In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche a mezzo telegramma o a mezzo telefono, riducendo il termine di preavviso a tre giorni ed indicando sommariamente gli argomenti da trattare.
Le relative decisioni saranno assunte a prescindere dal numero dei membri intervenuti.



S E G R E T E R I A N A Z I O N A L E

ART. 15
(Composizione)
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale e da cinque membri eletti dal Congresso, integrata dal Direttore Responsabile del periodico "Spazio Aperto" rivista ufficiale della CISAPUNI.
Il Segretario Nazionale è eletto in prima istanza con la maggioranza dei due terzi dei votanti al Congresso Nazionale; nel caso di mancata elezione viene eletto a maggioranza semplice nelle successive votazioni.
Gli altri componenti la Segreteria Nazionale vengono eletti in prima istanza con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Nel caso non risultassero eletti tutti e cinque i componenti, si procede ad una ulteriore votazione nella quale vengono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
Qualora dopo tale votazione non si riuscisse a completare il numero dei componenti la Segreteria Nazionale, si procederà ad un'ultima votazione a maggioranza semplice dei votanti.
In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
Nelle suddette votazioni possono venire espresse un numero di preferenze corrispondente al numero degli eligendi.
Il più anziano dei membri della Segreteria Nazionale sostituisce il Segretario Nazionale in caso di assenza , impedimento o cessazione.
In caso di cessazione, per qualunque causa, di un membro della Segreteria Nazionale, questo verrà sostituito dal primo candidato non eletto.

ART. 16
(Competenze)
La Segreteria Nazionale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale ed assicura la continuità dell'azione sindacale.
La Segreteria Nazionale attua le decisioni del Consiglio Nazionale ed in conformità ad esse cura e dirige l'attività sindacale, organizzativa ed amministrativa della Confederazione; cura l'esatta osservanza dello Statuto; coordina e stimola l'attività delle organizzazioni periferiche; determina particolari settori di elaborazione programmatica affidandone ai propri componenti la responsabilità.
La Segreteria Nazionale può assumere, qualora particolari necessità lo impongano, tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento dei fini istituzionali della Confederazione. Tali iniziative dovranno essere portate a conoscenza dei membri del Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale rappresenta la CISAPUNI.


T I T O L O IV
STRUTTURE PERIFERICHE

ART. 17
(Sezioni)
La struttura periferica della CISAPUNI è articolata in Sezioni, che hanno sede presso le Università o gli Istituti di Istruzione Universitaria.
L'assemblea di sezione elegge un Direttivo che nomina il Segretario della Sezione fra i suoi componenti.

ART. 18
(Costituzione)
L'ambito della Sezione coincide con quello dell'Università, dell'Istituto di Istruzione Universitaria.
La Sezione della Confederazione può essere costituita qualunque sia il numero degli iscritti.
Per la costituzione di una Sezione i promotori dovranno redigere un verbale, dal quale appare che hanno preso conoscenza dello Statuto, e trasmetterlo alla Segreteria Nazionale, la quale farà aggiornare il registro delle Sezioni e degli iscritti.

ART. 19
(Compiti)
La Sezione costituisce l'unità organica di base per l'azione sindacale e rappresenta la Confederazione nell'ambito universitario di sua competenza.
La Sezione partecipa ai problemi concernenti l'attività universitaria locale; decide in ordine a quei problemi che rientrano nella sfera di sua competenza in armonia con l'indirizzo sindacale generale della Confederazione; contribuisce, nei modi previsti dallo Statuto, alla determinazione dell'indirizzo sindacale stesso.


T I T O L O V
SINDACI REVISORI E PROBIVIRI

ART. 20
(Collegio dei Sindaci)
Il Congresso Nazionale nomina cinque Sindaci revisori dei conti (tre effettivi e due supplenti), i quali controllano l'andamento amministrativo, verificandone la regolarità.
I sindaci revisori dei conti, in occasione delle convocazioni ordinarie del Congresso, compilano una relazione sul bilancio e la sottopongono all'approvazione del predetto organo.

ART. 21
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso.
Esso ha il compito di giudicare la condotta degli iscritti e può deciderne anche l'espulsione.
La carica di Probiviro è rinnovabile ed è incompatibile con la carica di componente della Segreteria Nazionale e con quella di Segretario di Sezione.


T I T O L O VI
RISORSE FINANZIARIE

ART. 22
(Mezzi finanziari)
I mezzi finanziari della Confederazione sono costituiti dalle quote degli iscritti nonché da contributi straordinari.
Per la gestione delle predette entrate dovrà provvedersi alla predisposizione di un regolamento contabile soggetto ad approvazione da parte della Segreteria Nazionale.