DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n.344 Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. GU n. 275 del 24-11-1990 in vigore dal: 24-11-1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonche' di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Universita', degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale gia' definito dai rispettivi accordi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1 marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all', ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale e' autorizzata altresi' la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1 luglio 1988-31 dicembre 1989 e' corrisposta per intero. 2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall' del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi. 3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. Art. 2 in vigore dal: 24-11-1990 1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati: a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale; b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990. Art. 3 in vigore dal: 24-11-1990 al: 24-7-1996 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti: a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . L. 39.600 b) livello quarto e inferiori . . . . . . . . . . . . " 28.800 2. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado piu' elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado piu' elevati. 7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima. 8. Il termine di cui all', comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' prorogato di un anno. Art. 4 in vigore dal: 24-11-1990 1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti. Art. 5 in vigore dal: 24-11-1990 1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonche' dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1 luglio 1990. 2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Si applica altresi' l' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. 3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e' stabilito in 36 ore settimanali. E' soppressa la disposizione prevista dall', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Art. 6 in vigore dal: 24-11-1990 1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennita' integrativa speciale e' prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge. Art. 7 in vigore dal: 24-11-1990 1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990. Art. 8 in vigore dal: 24-11-1990 1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990. 2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalita', per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonche' per il personale che lo precede in ruolo. 3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede: a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed a L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 9 in vigore dal: 24-11-1990 1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di "infermiere professionale" e' attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di "operatore socio-sanitario", che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo e' data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data piu' remota; a parita' di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico. 2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalita', e' inquadrato, secondo l'anzianita' di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto. 3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile", "assistente tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente bibliotecario", "assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico", in servizio alla data del 1 luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianita' di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole universita' o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto. 4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle universita'. Art. 10 in vigore dal: 24-11-1990 1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Art. 11 in vigore dal: 24-11-1990 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unita' superiore. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonche' i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformita' a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. Art. 12 in vigore dal: 24-11-1990 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: " 3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'. 4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.". Art. 13 in vigore dal: 24-11-1990 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: " 12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio 1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalita'. 13. Ai predetti livelli differenziati di professionalita' sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7. 14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalita' della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica. 15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianita' di cui all'articolo 15.". Art. 14 in vigore dal: 24-11-1990 1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. 2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia". 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 15 in vigore dal: 24-11-1990 al: 17-5-1997 1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le modalita' previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilita' di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale. Art. 16 in vigore dal: 24-11-1990 al: 23-1-1991 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 1' aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1' gennaio 1991. 2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisira', per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. 3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe. 4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti. 5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia. Art. 17 in vigore dal: 24-11-1990 al: 23-1-1991 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11- ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 18 in vigore dal: 24-11-1990 al: 23-1-1991 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttivita' nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica. 2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67: a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia; b) sperimenta idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa; c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore. 3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici. 4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 5. Il Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una deroga al limite predetto. 6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione e' effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in ogni caso la pubblicita' del reclutamento. 7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura. 8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali. 9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalita', del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate. 10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti. 11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati. 12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto e' esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti. Art. 19 in vigore dal: 24-11-1990 Art. 19 1. E' elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unita' di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Art. 20 in vigore dal: 24-11-1990 al: 23-1-1991 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede: a) quanto a lire 3.600 milioni, all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; b) quanto a lire 412.600 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi. Art. 21 in vigore dal: 24-11-1990 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI